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Statuto 

 

Associazione
“VINA LIQUES CLUB SALERNO”

 

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

 

Art. 1 E’ costituita l’associazione Ricreativa, Culturale denominata “VINA LIQUES Club”.  Il presente statuto viene redatto tenendo conto del D. L.gs  460 del 18/11/1997 e la legge 383 del 07/12/ 2000.

Art. 2 L’associazione ha sede in Salerno in Via C Sorgente 26 ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 L’associazione non ha fini di lucro. 

Art. 4 L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale :

a)    promuovere la visita e la valorizzazione dei luoghi di produzione del vino, del latte, dell’olio del miele e di altri prodotti tipici del territorio al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione rurale;

b)   Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;

c)    Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;

d)   promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci,

Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:

a)         Organizzare direttamente eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere nazionale ed internazionale, costituendo, intenditori e simpatizzanti del vino,dei formaggi dell’olio del miele e di altri prodotti tipici del territorio attraverso le quali si intende accrescere la cultura di un territorio. Essa contribuisce alla attuazione delle politiche regionali e nazionali di sviluppo locale e

favorisce l’utilizzo dei programmi attivati dall’unione Europea a tale fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione enologica, cooperando al loro sviluppo.

b)        svolgere attività culturali, sportive e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;

c)         svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli scopi primari dell’Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci

L’Associazione è affiliato alla FITeL Regionale Campania e tramite questo alla FITeL Nazionale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l’Associazione può aderire ad iniziative promosse da altri

Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali

Soci

Art. 5. 

Possono essere soci della Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi sociali ed i cittadini che ne fanno richiesta.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del Associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del  Consiglio Direttivo di confermare  la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità del l’Associazione.

Diritti e doveri dei Soci 

Art. 6

Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione  da parte del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all’Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

a)        Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.

b)        Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze     ed agevolazioni da essa assicurati.

c)        Partecipare alle attività di altre associazioni o dei CRT aderenti alla FITeL alle condizioni stabilite dalle singole associazioni.

Possono partecipare alle attività della associazione i soci di associazioni aderenti alla FITEL e che con la stessa abbiano stipulato apposita convenzione.

Art. 7 E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli associati  che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.  Art. 10  I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a)      quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b)      quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c)      quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione. 

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità  potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento con istanza al collegio dei probiviri se eletto o al collegio sindacale in assenza dei primi

Organi dell’associazione

Art. 11 Gli organi dell’associazione sono:

-          L’assemblea dei soci;

-          La Presidenza;

-          Il Consiglio Direttivo;

-          Il Collegio Sindacale;

-          Il collegio dei probiviri ( se eletto)

 

Art. 12 L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione e/o la pubblicazione negli organi di informazione della associazione stessa almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 13 L’assemblea ordinaria deve essere convocata del presidente del consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 14 L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 In prima convocazione l’assemblea, sia  ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei  presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a  maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio  segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile.

Art. 17 Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 18 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è  presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. 

Art. 19 il consiglio direttivo:

-          redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

-          cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

-          redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

-          stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

-          delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

-          determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

-          svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla  gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati.

Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

 

Art. 21 Il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente

 

Art. 22  Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

a)                  La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il Circolo, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

 

b)                 Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all’attività del Circolo per quanto di competenza del Collegio stesso.

 

c)                  Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.

 

 

d)                 Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

 

e)                  Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Se non eletto i compiti del collegio dei probiviri vengono assunti dal collegio Sindacale.

 

Patrimonio dell’associazione

Art. 23 Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;

b)      dai contributi annuali e straordinari degli associati;

c)      dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d)      da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

 Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

Scioglimento dell’associazione

Art. 27 Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 28 In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.

Disposizioni finali

Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

Il Segretario                                                                                                    Il Presidente

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